:: Il ricorso al Giudice di pace


QUANDO E' POSSIBILE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

COME SI PRESENTA IL RICORSO
Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

ATTENZIONE: il ricorso al Giudice di pace era condizionato al versamento di una cauzione, pena inammissibilità del ricorso stesso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 dell'8 aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità della norma del Codice della Strada che prevedeva il versamento della cauzione (art. 204 bis comma 3) per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Pertanto la cauzione non deve più essere versata.

COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO
Il Giudice di pace

- accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
- respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

ATTENZIONE:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità del veicolo.


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:: Accertamento mediante apparecchi elettronici delle violazioni al Codice della Strada


Con la legge 1° agosto del 2002, n. 168, è stata espressamente disposta la possibilità di installazione e di utilizzo di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni del superamento del limite di velocità e del divieto di sorpasso ( artt. 142 e 147 cod. strad.).

Gli organi di polizia stradale, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, possono utilizzare i suddetti dispositivi sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, informandone gli automobilisti.

Inoltre, il prefetto, con proprio provvedimento, sentiti gli organi di polizia e su parere conforme degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali ( strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento, ovvero singoli tratti di esse) in cui i predetti dispositivi possono essere installati.

Ai fini dell'individuazione, il prefetto prende in considerazione :

  • la sussistenza dell'alto tasso di incidentalità;
  • i casi in cui, data la conformazione strutturale e planimetrica delle strade e le condizioni del traffico risulti impossibile il fermo del veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti sottoposti a controllo.
Con il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, è stato stabilito che, a decorrere dal 30 giugno 2003, il ricorso da parte degli agenti all'accertamento elettronico è possibile anche per le violazioni dell'art. 176 del codice della strada, ovvero per le violazioni alle norme di comportamento da tenersi durante la circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane.

Il decreto-legge citato, inoltre, modifica in parte l'art. 201 del codice della strada; esso, infatti, dispone la possibilità di utilizzo delle apparecchiature elettroniche per rilevare gli attraversamenti di incroci regolamentati con semaforo, ''indicante la luce rossa'' (art. 201 comma 1-bis e 1-ter cod. strad.).

La legittimità dell'accertamento operato è subordinata all'omologazione dell'apparecchiatura effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( accertamento avvenuto con decreto dirigenziale n. 1131 18 marzo 2004) e, a tali fini, non è necessaria la presenza degli agenti di polizia ( art. 201 comma 1-ter cod. strad.).

Infine, in tutti i casi in cui per l'accertamento dell'infrazione si fa ricorso alle apparecchiature elettroniche, non è necessaria la contestazione immediata dell'illecito, e la violazione va notificata al trasgressore entro 150 giorni dalla data di accertamento ( art. 201 comma 1-bis lett. e), f), g) cod. strad.).

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