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QUANDO E' POSSIBILE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE E'
sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso
al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al
Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla
contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi
consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche
dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il
termine è di 30 giorni dalla notifica
dell'ordinanza-ingiunzione.
COME SI PRESENTA IL
RICORSO Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la
cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre
nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia
dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è
necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso
occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di
competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera
e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il
ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza
l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole
processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre,
l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà
assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per
l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la
previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella
causa.
ATTENZIONE: il ricorso al Giudice di pace era
condizionato al versamento di una cauzione, pena inammissibilità del
ricorso stesso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 dell'8 aprile
2004, ha dichiarato l'illegittimità della norma del Codice della Strada
che prevedeva il versamento della cauzione (art. 204 bis comma 3) per
contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Pertanto la cauzione
non deve più essere versata.
COME SI CONCLUDE IL
PROCEDIMENTO Il Giudice di pace
- accoglie il ricorso
quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente,
oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità
della sanzione; oppure - respinge il ricorso quando accerta
la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di
quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non
inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento
nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del
Giudice di pace è appellabile solo in Corte di
Cassazione.
ATTENZIONE: Nel caso in cui una multa
riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in
base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con
ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con
fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della
visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta
trascrizione. In questo caso l'autorità deve infatti provvedere
all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il
procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo
proprietario. Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non
può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche
in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace,
al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità del
veicolo.
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