IL CONTRATTO ritorna
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DEFINIZIONE DI CONTRATTO
ELEMENTI ESSENZIALI
ELEMENTI ACCIDENTALI
Premessa: sono fatti giuridici in senso ampio tutti quei fatti che hanno conseguenze giuridiche. All'interno di questa categoria si distinguono gli atti giuridici ( fatti caratterizzati da una attività umana volontaria: es. un contratto, il Matrimonio ); i fatti giuridici in senso stretto in cui non ha importanza la volontà umana ( es. la morte di una persona, una alluvione ).
Nell'ambito degli atti giuridici si distingue una categoria più ristretta, quella del negozio giuridico: esso è un atto volontario a cui la legge collega degli effetti voluti dalla parte.
Alcuni riconoscono anche gli atti giuridici in senso stretto: potrebbe essere per es.quello in cui chi compie l'atto non vuole gli effetti generati dall'atto compiuto, come nel negozio giuridico( es. un agricoltore che semina e che sconfina nel terreno altrui; in questo caso il proprietario del fondo su cui è sconfinato chi ha seminato diventa proprietario dei frutti nati, ma senza che il seminatore l'abbia voluto; in questo caso però si parla impropriamente di atto poiché è ritenuto un fatto giuridico in senso stretto. Un tipo di negozio giuridico è il Contratto, che è un negozio bilaterale o plurilaterale a contenuto patrimoniale. Non esiste una definizione di negozio giuridico!
Esiste invece la definizione di Contratto. Il contratto è la fonte principale delle obbligazioni e secondo l'art.1321 del c.c. "è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale".
Elementi essenziali (art. 1325 c.c.)
1)Iniziamo ad analizzare la definizione cominciando dall'accordo. Perché un contratto nasca occorre il consenso delle parti. Cioè le volontà delle due o più parti devono incontrarsi. Infatti il contratto si perfeziona quando la proposta e l'accettazione si incontrano. Dunque la volontà di stipulare un contratto deve essere portata a conoscenza di altre persone. Il contratto è stipulato quando chi ha fatto la proposta ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte; a meno che chi doveva accettare non accetta la proposta così come è stata fatta dal proponente e allora la può modificare e così la sua diventa una nuova proposta che deve essere accettata da primo proponente.
Per "parti" si intendono non unicamente le persone ma un centro di interessi. Così per es. 3 fratelli che vendono una casa ricevuta in eredità dai genitori non sono tre parti ma costituiscono una unica parte, per cui il Notaio nell'atto notarile scriverà "....Innanzi a me Notaio.....sono presenti da una parte Caio, Sempronio e Tizio che vendono... dall'altra il sig. Cicero che acquista...".
2)La causa. E' la funzione socio-economica del contratto. E' cioè la ragione per cui viene stipulato un contratto. La causa viene stabilita dalla legge poiché non è personale (come la motivazione) ma oggettiva. Infatti la mancanza della causa o la sua illiceità produce la nullità del contratto, mentre di solito l'illiceità dei motivi non produce la nullità a meno che la parti hanno concluso il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambi. Nei contratti di compravendita per es. la causa è "dare un bene in cambio di una somma di denaro".
3)L'oggetto del contratto è la cosa o un diritto reale(es. la proprietà) oppure una prestazione che una parte (es. un dentista) si obbliga ad eseguire in favore dell'altra parte (es. del paziente). Esso deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
4)La forma. E' il mezzo attraverso il quale viene espressa la volontà della parti di stipulare un contratto. In Italia vige il principio della libertà di forma. In pratica possiamo stipulare i contratti nella forma desiderata, a meno che sia prevista una determinata forma dalla legge. La legge prevede una forma obbligatoria (solenne/ad substantiam) poche volte: es. quando oggetto del contratto è un bene immobile oppure quando si costituisce una società commerciale. La forma può essere tacita o espressa. E' tacita quando le parti esprimono la propria volontà attraverso dei comportamenti che fanno comprendere di volere gli effetti giuridici dell'azione che stiamo compiendo (es. inserire una moneta in una macchinetta erogatrice di sigarette); è espressa quando si utilizza come mezzo la parola o la scrittura.
La scrittura può essere privata ( documento scritto e sottoscritto/firmato dagli autori dell'atto ), privata autenticata (la scrittura privata è firmata dalle parti in presenza di un pubblico ufficiale che attesta che le firme sono state apposte in sua presenza), scrittura pubblica (atto redatto con particolari formalità da un pubblico ufficiale; fa piena prova della provenienza del documento e di tutto ciò che il pubblico ufficiale (es. Notaio) dice che è avvenuto in sua presenza.
Elementi accidentali
Sono elementi che possono essere liberamente inseriti in un contratto, la cui assenza non genera un vizio del contratto.
1)Condizione. Essa è un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto (sospensiva es. ti regalerò l'orologio quando otterrai a scuola la media del sette) o la cessazione degli effetti già prodotti (risolutiva es. oggi ti regalo l'orologio ma nel caso tu non dovessi essere promosso a giugno me lo restituirai ).
La condizione può essere illecita, quando è contraria a norme imperativa; in questo caso tutto il contratto è nullo. Se la condizione è impossibile (cioè l'evento non può avverarsi mai, es. "ti darò ...se costruisci un palazzo di 50 piani in 15 giorni"), essa si ha per non apposta, cioè il contratto vale ma non vale la condizione.
2)Termine è l'evento futuro ma certo dal quale (iniziale) o sino al quale (finale)si producono gli effetti del contratto. Es. del termine iniziale è " inizierai a lavorare nella mia azienda dal 1° gennaio del 2009; es. del termine finale è " lavorerai nella mia azienda sino al 31 dicembre del 2010". Per quanto riguarda il computo del tempo ricordiamo che non viene contato il giorno del termine iniziale ma quello del termine finale; se il contratto scade un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente di quello festivo.