I SOGGETTI DEL DIRITTO

LA PERSONA FISICA 

Sono soggetti del diritto le persone fisiche e le persone giuridiche.

Qualunque essere umano nato vivo è titolare di diritti e di doveri; acquista cioè con la nascita la capacità giuridica. Essa si perde solamente con la morte. Quindi anche un bimbo è titolare dei diritti (es. alla vita, all'immagine, all'istruzione ecc.) e di doveri ( non distruggere le cose altrui, pagare il proprio debito, non compiere reati ecc.).

A volte, anche coloro che non sono ancora nati ( nascituri ) acquistano lo stesso alcuni diritti: vedere sotto la tabella.

Cosa diversa è la capacità di agire. Questa consiste nella capacità della persona di poter compiere atti giuridici ( es. stipulare contratti, votare, conseguire la patente ecc. ). Per poter compiere atti giuridici occorre che il soggetto sia capace, cioè abbia la possibilità di capire gli effetti e le conseguenze degli atti giuridic  che compie; deve avere cioè la capacità di intendere e di volere.

Di solito questa capacità è posseduta da tutte la persone che abbiano compiuto la maggiore età (oggi 18 anni); e quindi i minorenni non hanno, dal punto di vista giuridico, questa capacità, anche se in realtà può succedere di trovare dei minorenni più maturi di alcuni maggiorenni.

In realtà vi sono delle cause che influiscono negativamente sulla capacità di agire, per cui oltre ai minorenni vi sono altri soggetti che sono "incapaci". Questa incapacità può essere assoluta e relativa. Sono incapaci assoluti quei soggetti che non possono compiere alcun atto giuridico e sono sempre i minori di età e gli interdetti. Questi ultimi possono essere legali, in conseguenza di una sentenza di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a 5 anni e giudiziali in seguito ad una sentenza del Tribunale che provando l'incapacità di una persona maggiorenne dovuta a gravi malattie mentali, dichiara lo stato di incapacità di intendere e di volere. In questo caso il giudice affianca all'incapace un altro soggetto che tuteli la persona incapace e gli interessi economici dello stesso, cioè il tutore

Fra gli incapaci relativi ricordiamo il minore emancipato, cioè colui che avendo compiuto almeno 16 anni sia stato autorizzato dal giudice dei minoria sposarsi. Questi, a differenza di un incapace assoluto può compiere di norma tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Ma non solo. Se autorizzato dal giudice dei minori può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, come per es. essere titolare di una impresa commerciale, iniziandola ex novo e non solo continuandola perché ricevuta in successione. Il giudice affianca al minore emancipato un curatore, perché lo aiuti a curare i propri affari. Minore emancipato è anche l'inabilitato, cioè colui che a causa di malattie mentali non gravi o perché sordomuto dalla nascita o perché affetto da particolare prodigalità o perché alcolizzato o drogato abituale espone sé e la propria famiglia a pregiudizi economici. Il tribunale dichiara l'inabilitazione con sentenza e nomina un curatore.

E' fondamentale conoscere il luogo dove una persona fisica vive abitualmente perché molti atti giuridici lo richiedono espressamente ( es. in caso di multa automobilistica, in caso di pagamento di una cartella esattoriale ecc.). Il diritto prende in considerazione tre luoghi, il domicilio, la dimora e la residenza. Di questi il più importante è la residenza, poiché tutti hanno l'obbligo di iscriversi (e di iscrivere se sono tutori) in un registro presso il Comune in cui risiedono.

Possiamo definire la residenza il luogo in cui la persona vive abitualmente; il domicilio la sede principale dei propri affari ( domicilio e residenza possono coincidere); la dimora il luogo in cui la persona si trova temporaneamente (es. per vacanza).

Abbiamo detto che la capacità giuridica di una persona viene meno in caso di morte. mentre i diritti patrimoniali si trasmettono agli eredi, i diritti personali (es. diritto al nome ) si estinguono.

Però l'estinzione della persona fisica può avvenire, oltre che per morte accertata anche per morte presunta. Per giungere a questa occorre prima di tutto una dichiarazione di scomparsa, cioè la persona non dà più notizie di sé: viene nominato un curatore per amministrare i beni dello scomparso; se dopo 2 anni dalla scomparsa la persona non dà ancora notizie di sé viene dichiarata con sentenza l'assenza: gli eredi possono chiedere al giudice il possesso temporaneo dei beni dello scomparso.

Se trascorrono 10 anni dall'ultima notizia, gli interessati possono chiedere al giudice la dichiarazione di morte presunta: ha gli stessi effetti di una morte vera. Se però lo scomparso ritorna, egli ha diritto ad ottenere i suoi beni allo stato in cui si trovano e se il coniuge si è risposato il secondo matrimonio è nullo ma sono validi gli effetti giuridici di esso (es. se vi sono stati dei figli essi risultano legittimi).

 

 

 

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