Lez. n. 2
Nel nostro ordinamento con l’espressione fonte del diritto si indicano gli atti e/o i fatti produttivi di diritto ovvero gli atti che contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento. Infatti, secondo la loro funzione, le fonti del diritto si distinguono in:
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Le fonti di produzione non hanno tutte lo stesso valore; infatti tra loro esiste un rapporto di gerarchia, per cui le fonti più importanti ( di grado superiore ) non possono essere modificate da quelle inferiori. Proprio come nella gerarchia militare! Il soldato semplice non potrà discostarsi dagli ordini ricevuti da un suo superiore.
COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
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TRATTATI - REGOLAMENTI - DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
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LEGGI ORDINARIE E DECRETI (LEGGE E LEGISLATIVI)
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LEGGI REGIONALI
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REGOLAMENTI GOVERNATIVI
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USI E CONSUETUDINI
Dunque, come si può vedere la Costituzione e leggi costituzionali sono le leggi più importanti. La Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio del 1948, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente nel dicembre del 1947. E' composta da 139 articoli ed è costituita dai principi fondamentali ( artt. da 1 a 12 ), dai Diritti e doveri dei cittadini ( artt. 13 a 54 ) e dall'Ordinamento della repubblica (artt. da 55 a 139 ); inoltre vi sono 18 disposizioni transitorie. Le leggi costituzionali sono quelle norme che nel corso del tempo hanno modificato o applicato la Costituzione.
Al secondo posto vi sono le fonti comunitarie:
L’Italia in virtù della possibilità offerta dall’art. 11 Cost. ha aderito insieme ad altri Stati dell’Europa alla formazione e costituzione della Comunità EuropeaAl terzo posto vi sono le
Leggi ordinarie
Quando si parla di legge nel nostro ordinamento ci si riferisce sia alla
legge intesa in senso formale che alla legge intesa in senso materiale.
Per leggi in senso formale si intendono tutti quegli atti deliberati
dalle due Camere o dagli altri organi cui è costituzionalmente attribuita la
funzione legislativa (Consigli regionali) secondo il procedimento
espressamente previsto dalla Costituzione, dai regolamenti parlamentari, dagli
statuti regionali, etc.
Quando invece si parla delle leggi in senso materiale si intendono tutti
gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in
essere e quale che sia il processo di formazione.
Le leggi ordinarie sono dunque quelle leggi deliberate dal Parlamento
secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 70 e ss. della Costituzione. e
sono le fonti più frequentemente utilizzate ( ancora oggi? ).
Ogni proposta di legge, approvata da una Camera, deve essere approvata, nello
stesso testo, anche dall’altra. Se vengono apportate modifiche, queste devono
essere approvate anche dall’altra Camera.
Allo stesso livello si trovano i decreti-legge, emanati dal Governo in caso di urgenza e necessità; questi entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella G.U. ma dovranno essere convertiti in legge entro 60 giorni dal Parlamento, pena la decadenza ( c'è però la possibilità di prorogare il termine); e i decreti legislativi, emanati sempre dal Governo ma in seguito ad una legge delega ( da qui il nome anche di decreto delegato) fatta dal Parlamento. Di solito servono a fare grandi riforme ( Riforma del diritto di famiglia, riforma tributaria ecc.). Non devono essere convertiti poiché il Parlamento controlla solamente che il Governo abbia seguito le direttive della legge delega. La vacatio legis può essere molto lunga.
In seguito troviamo le Leggi
regionali. Nel nostro ordinamento, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sono titolari di potestà normativa che si esplica
attraverso l’emanazione di atti che, sotto il profilo formale e procedurale,
sono assimilabili alle leggi formali dello Stato.
Le leggi regionali possono disciplinare le materie solo laddove venga prevista
una potestà legislativa a loro favore. Per le Regioni a statuto ordinario gli
ambiti di potestà sono quelli previsti dall’art. 117 Cost.; invece, per le
Regioni a statuto speciale, quelle previste nei singoli statuti.
Le leggi regionali sono leggi che hanno un’efficacia limitata al territorio
della Regione che le emana.
La Regione è autorizzata ad esercitare la potestà legislativa proprio dalla
Costituzione, che le conferisce competenza legislativa:
La Costituzione non elenca le materie in cui c’è
la competenza esclusiva delle Regioni, ma prevede una clausola generale
in cui viene detto che in tutte la materie in cui non è espressamente prevista
una competenza dello Stato o una competenza concorrente dello Stato e della
Regione, quest’ultima ha competenza esclusiva.
L’attività legislativa delle Regioni, così come quella statale, deve
rispettare, quali limiti generali comuni, la Costituzione ed i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
I Regolamenti governativi, che sono le
fonti scritte meno importanti, servono a produrre norme subordinate a quelle
primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi e regolamenti comunitari).
I regolamenti governativi sono fonti secondarie e come tali non possono derogare
né alla Costituzione né alle leggi ordinarie. Inoltre non possono
regolare materie coperte da riserva di legge ( è tale una materia che deve
essere regolata assolutamente da una legge, come ad es. la materia tributaria,
sia essa assoluta o relativa. Infine non possono prevedere sanzioni penali.
A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:
Infine l'unica fonte del diritto italiano non
scritta, cioè la consuetudine: perché si possa parlare di consuetudine
occorre che un determinato comportamento sia seguito in modo costante ed
uniforme per un periodo indeterminato da un aggregato sociale, e che ci sia la
convinzione che la sua osservanza corrisponda all’osservanza di un diritto o
di un obbligo.
Tradizionalmente la consuetudine si distingue in:
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