FONTI DEL DIRITTO

Lez. n. 2


Nel nostro ordinamento con l’espressione fonte del diritto si indicano gli atti e/o i fatti produttivi di diritto ovvero gli atti che contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento.
Infatti, secondo la loro funzione, le fonti del diritto si distinguono in:
  • fonti di cognizione, documenti formali e pubblicazioni ufficiali attraverso i quali il testo delle norme giuridiche viene portato a conoscenza del cittadino (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano legislazione);

  • fonti di produzione, atti che contengono norme giuridiche, approvati dagli organi competenti, secondo le procedure previste (ad es. le leggi approvate dal Parlamento, secondo il procedimento legislativo, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega ed il procedimento di approvazione del decreto legislativo, etc.).

Le fonti di produzione non hanno tutte lo stesso valore; infatti tra loro esiste un rapporto di gerarchia, per cui le fonti più importanti ( di grado superiore ) non possono essere modificate da quelle inferiori. Proprio come nella gerarchia militare! Il soldato semplice non potrà discostarsi dagli ordini ricevuti da un suo superiore.

COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

|

TRATTATI - REGOLAMENTI - DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

|

LEGGI ORDINARIE E DECRETI (LEGGE E LEGISLATIVI)

|

LEGGI REGIONALI

|

REGOLAMENTI GOVERNATIVI

|

USI E CONSUETUDINI

Dunque, come si può vedere la Costituzione e leggi costituzionali sono le leggi più importanti. La Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio del 1948, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente nel dicembre del 1947. E' composta da 139 articoli ed è costituita dai principi fondamentali ( artt. da 1 a 12 ), dai Diritti e doveri dei cittadini ( artt. 13 a 54 ) e dall'Ordinamento della repubblica (artt. da 55 a 139 ); inoltre vi sono 18 disposizioni transitorie. Le leggi costituzionali sono quelle norme che nel corso del tempo hanno modificato o applicato la Costituzione.

Al secondo posto vi sono le fonti comunitarie:

L’Italia in virtù della possibilità offerta dall’art. 11 Cost. ha aderito insieme ad altri Stati dell’Europa alla formazione e costituzione della Comunità Europea
L’insieme di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo della Comunità Europea, ora denominata Unione Europea, e i rapporti tra questa e gli Stati membri formano il sistema giuridico comunitario. Essendo l'Italia uno Stato membro non solo le fonti del diritto comunitario sono applicabili ed efficaci sul nostro territorio ma queste sono da considerarsi addirittura prevalenti sulle fonti di diritto interno.
Se infatti la fonte italiana interferisce con la fonte comunitaria nella disciplina di una stessa materia, i giudici che si trovino a giudicare una controversia inerente quella materia dovranno non applicare la fonte italiana ed applicare invece la fonte comunitaria, se legittima.

Le fonti dell'ordinamento comunitario si distinguono in: Trattati, Regolamenti (entrano in vigore direttamente nel territorio italiano) e Direttive ( devono essere trasformate in decreto legislativo prima di entrare in vigore nel nostro territorio).

Al terzo posto vi sono le Leggi ordinarie
Quando si parla di legge nel nostro ordinamento ci si riferisce sia alla legge intesa in senso formale che alla legge intesa in senso materiale.
Per leggi in senso formale si intendono tutti quegli atti deliberati dalle due Camere o dagli altri organi cui è costituzionalmente attribuita la funzione legislativa (Consigli regionali) secondo il procedimento espressamente previsto dalla Costituzione, dai regolamenti parlamentari, dagli statuti regionali, etc.
Quando invece si parla delle leggi in senso materiale si intendono tutti gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e quale che sia il processo di formazione.
Le leggi ordinarie sono dunque quelle leggi deliberate dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 70 e ss. della Costituzione. e sono le fonti più frequentemente utilizzate ( ancora oggi? ).
Ogni proposta di legge, approvata da una Camera, deve essere approvata, nello stesso testo, anche dall’altra. Se vengono apportate modifiche, queste devono essere approvate anche dall’altra Camera.

Allo stesso livello si trovano i decreti-legge, emanati dal Governo in caso di urgenza e necessità; questi entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella G.U. ma dovranno essere convertiti in legge entro 60 giorni dal Parlamento, pena la decadenza ( c'è però la possibilità di prorogare il termine); e i decreti legislativi, emanati sempre dal Governo ma in seguito ad una legge delega ( da qui il nome anche di decreto delegato) fatta dal Parlamento. Di solito servono a fare grandi riforme ( Riforma del diritto di famiglia, riforma tributaria ecc.). Non devono essere convertiti poiché il Parlamento controlla solamente che il Governo abbia seguito le direttive della legge delega. La vacatio legis può essere molto lunga.

In seguito troviamo le Leggi regionali. Nel nostro ordinamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di potestà normativa che si esplica attraverso l’emanazione di atti che, sotto il profilo formale e procedurale, sono assimilabili alle leggi formali dello Stato.
Le leggi regionali possono disciplinare le materie solo laddove venga prevista una potestà legislativa a loro favore. Per le Regioni a statuto ordinario gli ambiti di potestà sono quelli previsti dall’art. 117 Cost.; invece, per le Regioni a statuto speciale, quelle previste nei singoli statuti.
Le leggi regionali sono leggi che hanno un’efficacia limitata al territorio della Regione che le emana.
La Regione è autorizzata ad esercitare la potestà legislativa proprio dalla Costituzione, che le conferisce competenza legislativa:

La Costituzione non elenca le materie in cui c’è la competenza esclusiva delle Regioni, ma prevede una clausola generale in cui viene detto che in tutte la materie in cui non è espressamente prevista una competenza dello Stato o una competenza concorrente dello Stato e della Regione, quest’ultima ha competenza esclusiva.
L’attività legislativa delle Regioni, così come quella statale, deve rispettare, quali limiti generali comuni, la Costituzione ed i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

I Regolamenti governativi, che sono le fonti scritte meno importanti, servono a produrre norme subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi e regolamenti comunitari).
I regolamenti governativi sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione né  alle leggi ordinarie. Inoltre non possono regolare materie coperte da riserva di legge ( è tale una materia che deve essere regolata assolutamente da una legge, come ad es. la materia tributaria, sia essa assoluta o relativa. Infine non possono prevedere sanzioni penali.
A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:

I più importanti sono i regolamenti di esecuzione, adottati per regolare le modalità di esecuzione di una legge senza introdurre novità giuridiche sostanziali e senza creare nuovi diritti, obblighi o doveri a carico dei cittadini.

Infine l'unica fonte del diritto italiano non scritta, cioè la consuetudine: perché si possa parlare di consuetudine occorre che un determinato comportamento sia seguito in modo costante ed uniforme per un periodo indeterminato da un aggregato sociale, e che ci sia la convinzione che la sua osservanza corrisponda all’osservanza di un diritto o di un obbligo.
Tradizionalmente la consuetudine si distingue in:


Ritorna
.