DIFESA DEL CONSUMATORE |
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Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n. 235 del 8-10-2005- Suppl. Ordinario n.162)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita'
europea;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unita',
continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di
sussidiarieta' orizzontale e verticale;
Visto l'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi urgenti in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo
e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare
l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori
ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge
n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi
richiamati;
Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della
direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita'
per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonche' il relativo
regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;
Visto il decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita'
ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n.
342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione
della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della
direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare
gli articoli 18 e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per
taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili;
Visto il decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Visto il
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva
98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al
consumo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in
materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
Visto il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE
relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi
offerti ai medesimi;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253,
recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici
transfrontalieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva
98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori, nonche' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione
nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24,
recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie di consumo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo
7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 16 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre
2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati,
espresso il 10 marzo 2005;
Vista la segnalazione del Garante della
concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Sulla
proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Parte I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'
Art.
1.
Finalita' ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed in
conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita'
europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con
particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il presente codice
armonizza e riordina le normative concernenti i processi di' acquisto e consumo,
al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli
utenti.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive
CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la
delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che
essa non puo' avvenire, se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87,
comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 153 del Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee del 24 dicembre 2002, n. C 325, e' il seguente:
«Art. 153 (Protezione
dei consumatori). - 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed
assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunita'
contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori nonche' a promuovere il loro diritto all'informazione,
all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri
interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o
attivita' comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla
protezione dei consumatori.
3. La Comunita' contribuisce al conseguimento
degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma
dell'art. 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno;
b) misure di
sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati
membri.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251
e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui
al paragrafo 3, lettera b).
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di
protezione piu' rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente
trattato. Esse sono notificate alla Commissione.».
- Il testo dell'art. 117
della Costituzione e' il seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e'
esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
d) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative
leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure
e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita'
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta'
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione
con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione
puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
-
Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) concernente
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1.
I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione
di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2.
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce
ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli
oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il
termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.».
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario) concernente la «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e' il
seguente:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in
relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni
anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto
a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le
materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza
delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze
dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge
e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione
di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e
procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme
regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri
direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di
cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per
quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla
trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito
dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori
e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi
contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla
sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei
mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio
culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di
autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da
parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f)
determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso,
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita'
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere,
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti
in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione
delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione
ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle
rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa
comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio
delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi
primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta'
sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione
tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli
interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di
conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o
di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la
qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei
processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le
quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di
adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione
vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione
all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per
il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita'
dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore
regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al
fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni
nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei
criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita
dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni
amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati
sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per
quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei
principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze
riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti
tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini
perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si
intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche'
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e
del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello
delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove,
anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti
di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi,
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I
regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma
4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o
ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono,
in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b)
individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
e) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei
procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu'
elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento
della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti
che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere
di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di
loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di
riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di
partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche
e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di
semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione
e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il
miglioramento dell'azione amministrativa.».
- Il testo dell'art. 2 della
legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante «Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni
connesse»; (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175,
supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni per la
rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
Governo delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi dei
decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio
1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n.
265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle
procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3,
all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2.
Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi
dei decreti legislativi gia' emanati ai sensi dell'art. 21, comma 15, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi
e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre
forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto
d'autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le
procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4,
della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino
delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra uomo e donna,
attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 13, comma 2, della
legge 6 luglio 2002, n. 137.
6. All'art. 6, comma 1, della legge 6 luglio
2002, n. 137, la parola: "diciotto" e' sostituita dalla seguente:
"trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5,
comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due
anni";
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8,
comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole:
"entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
8.
All'art. 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole:
"diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
9. All'art. 6,
comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni".
10. Il termine di cui all'art.
13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito al 20 luglio
2004.
13. All'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al
comma 4, la parola: "nonche'" e' sostituita dalle seguenti: "ma non".».
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, abrogato dal
presente decreto, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti
difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
- La
legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del
consumatore», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1991, n. 89.
-
Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8
febbraio 1997, n. 101 «Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n.
126, recante norme per l'informazione del consumatore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
- Il decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, recante «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1985, n. L 372), in
materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n. 27, S.O.».
- Il decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, abrogato dal presene decreto, reca
«Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE come modificata dalla direttiva n.
97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa».
- Il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333,
recante «Attuazione della direttiva n. 95/26/CE (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea del 18 luglio 1995, n. L 168), in materia di
rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1999, n. 233.
-
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, abrogato dal presente decreto,
reca: «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le
vacanza ed i circuiti "tutto compreso"».
- L'art. 25 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.), aggiunge il
capo XIV-bis e gli articoli da 1469-bis a 1469-sexies dopo il capo XIV del
titolo II del libro quarto del codice civile.
- Il testo degli articoli 18 e
19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
1998, n. 95, S.O.), come modificati dal presente decreto e' il seguente: «Art.
18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). -
1. La vendita al dettaglio per tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita' puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E'
vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli
per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma i deve essere
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il
settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono
effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di
metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti
prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la
ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro
delle imprese ed il numero della partita I.V.A. Agli organi di vigilanza e'
consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di
altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite
tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza
prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. (Abrogato).».
19
(Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al
dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo'
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui
al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,
ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha
la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei
medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse
perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di
riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente,
deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a
stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche'
del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le
disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento
di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9.
(Abrogato).
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 1998, n. 189.
- Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva n. 94/47/CE
concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili.».
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, abrogato dal
presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.».
- Il
decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 63, abrogato dal presente decreto, recava:
«Attuazione della direttiva 98/7/CE che modifica la direttiva 87/102/CEE in
materia di credito al consumo.».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 67, abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva
97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa.».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
84, abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 98/6/CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi
offerti ai medesimi.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253
concernente «Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212.
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, «Regolamento
recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- L'art. 15, comma 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante: «Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il
seguente: «8. Ai fini della disciplina delle vendite sotto costo il Governo si
avvale della facolta' prevista dall'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo
1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22,
commi 2 e 3.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, abrogato dal
presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori».
- Il
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante «Attuazione della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57, S.O.
- Il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei
dati personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003. n. 174,
S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, abrogato dal presente
decreto, recava: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza
generale dei prodotti».
- La legge 6 aprile 2005, n. 49, abrogata dal
presente decreto, recava: «Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74 in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi
attraverso mezzi di comunicazione».
- Il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie 1ocali», (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 30 agosto 1997, n. 202), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato
- citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresi il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi,
e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno
Note all'art. 1:
-
Per l'art. 153 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, vedi
le note alle premesse.
Art. 2.
Diritti dei
consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la
tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono
favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti
come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla
sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata
informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al
consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti
contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di
servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.
Art.
3.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a)
consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b)
associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano
per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica
che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1,
il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario,
nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea
o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore
identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di
un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come
pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima
dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui
fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
Parte
II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI,
PUBBLICITA'(*)
(*) N.d.R. Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 2 Agosto 2007,
n. 146, recante "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004", pubblicata nella GU n. 207 del 6-9-2007
Titolo I
EDUCAZIONE DEL
CONSUMATORE
Art. 4.
Educazione del consumatore
1. L'educazione
dei consumatori e degli utenti e' orientata a favorire la consapevolezza dei
loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la
partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche' la rappresentanza negli
organismi esponenziali.
2. Le attivita' destinate all'educazione dei
consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalita'
promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e
a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori
maggiormente vulnerabili.
Titolo II
INFORMAZIONI AI
CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 5.
Obblighi
generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera
a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la
persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2.
Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al
consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di
comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche
conto delle modalita' di conclusione del contratto o delle caratteristiche del
settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
Capo
II
Indicazione dei prodotti
Art. 6.
Contenuto minimo delle
informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente
visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione
legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e
alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione
europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europea;(*)
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati
ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle
eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione
e sicurezza del prodotto.
(*) N.d.R.: si riporta il testo dell'art. del D.L. 273/2005, inserito in sede di conversione in L. n. 51/2006:
Art. 31-bis. Differimento di termini in materia di etichettatura - 1.
L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto
codice.
Art. 7.
Modalita' di indicazione
1. Le
indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore.
Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere
riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi
dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle
relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di
disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del
presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Art.
9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate
ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2.
Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in piu' lingue,
le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilita'
e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono
consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di
assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una
applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le
categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e'
obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in
cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle
indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio
1997, n. 101.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedi le note alle premesse.
- Il
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, 8 febbraio
1997, n. 101 «Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126,
recante norme per l'informazione del consumatore», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
Art. 11.
Divieti di
commercializzazione
1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale
di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9
del presente capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto
previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per
quanto attiene alle responsabilita' del produttore, ai contravventori al divieto
di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a
25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso,
facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle
unita' poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo
13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' presentato all'ufficio della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede
legale del professionista.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo
degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O.
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con
cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del
natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia
stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni
punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i
quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono
procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova,
a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione
motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del
primo e secondo comma dell'art. 334 del Codice di procedura penale.
E' fatto
salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi
vigenti».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il funzionario o 1'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui
competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in
mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela della strada, approvato con regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti
provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente
della Giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente
e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o
l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi,
inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in
sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comnma precedente saranno stabilite
le modalita' relative alle esecuzioni del sequestro previsto dall'art. 13, al
trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la
destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro
competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente».
Capo III
Particolari modalita' di
informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unita' di
misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di
prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di
ogni altra imposta;
b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale,
comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un
chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo
del prodotto o per una singola unita' di quantita' diversa, se essa e' impiegata
generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti
specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non
costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla
presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non
puo' essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue
proprieta';
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti
in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata
ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita
da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto
in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in
modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine
di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei
prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla
indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 16.
2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato
quando e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati
sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.
4. La pubblicita'
in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita'
di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di
esenzione di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai
prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la
somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite
all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Art.
15.
Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
1. Il
prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata
conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalita' di indicazione
del prezzo per unita' di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari
preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati,
il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto
sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di
multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in cui
taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette
quantita'.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione,
esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei
carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai
consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata
stradale i prezzi praticati al consumo.
Note all'art. 15:
- Il
testo dell'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
«Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
«Art. 14 (Pubblicita'
dei prezzi). - 1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine
esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o
su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare,
in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso
di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano
esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un
unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo
dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le
merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di
vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri
ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi
dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa
l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di
misura.».
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale
indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da
considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi
che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981,
n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di
diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati
nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per
una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti
preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita'
netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f)
alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu'
elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di
lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g)
prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che
possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle
attivita' produttive, con proprio decreto, puo' aggiornare l'elenco delle
esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie
di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette
esenzioni.
Note all'art. 16:
- La legge 5 agosto 1981, n. 441,
recante «Vendita a peso netto delle merci» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1971, n. 218.
- Il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione delle direttive
89/395/CEE 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.) e' il seguente: «Art. 9 (Quantita). - 1. La
quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita' che esso contiene al netto
della tara.
2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita
dall'art. 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'art. 2 della legge 25
ottobre 1978, n. 690, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1980, n. 391.
3. La quantita' dei prodotti alimentari
preconfezionati deve essere espressa in unita' di volume per i prodotti liquidi
ed in unita' di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro
(I o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo
(kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche.
4. Nel
caso di imballaggio, costituito da due o piu' preimballaggi individuali
contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della
quantita' e' fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali
e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al
comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi
individuali puo' essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la
quantita' contenuta in ciascun preimballaggio individuale puo' essere
chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.
6. Nel caso di
imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu' preimballaggi individuali
che non sono considerati unita' di vendita, l'indicazione della quantita' e'
fornita menzionando la quantita' totale ed il numero totale dei preimballaggi
individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers,
biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero e'
sufficiente l'indicazione della quantita' totale.
7. Se un prodotto
alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di governo, deve essere
indicata anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si
intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si
presentano congelati o surgelati, purche' il liquido sia soltanto accessorio
rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia,
pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale,
salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni
acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie
edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di
frutta e di ortaggi.
8. L'indicazione della quantita' non e'
obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo;
qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere
chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato
sull'imballaggio stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia
superiore a 30 g;
c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5 g o 5
ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a
notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza
dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantita' netta al momento
in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
10. La quantita' di
prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantita' a volume, puo'
essere espressa utilizzando il solo volume».
Art.
17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di
misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto
alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
Note all'art.
17:
- Il testo dell'art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e
26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000».
Titolo
III
PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
CAPO
I
Disposizioni generali
Art. 18.
Definizioni
1. Ai fini del
presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica
che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che
non rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o
giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce
nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
c)
"prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di
seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione,
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicita'
e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai
consumatori;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei
consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare
sensibilmente la capacita' del consumatore di prendere una decisione
consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un
accordo o una normativa che non e' imposta dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il
comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in
relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto,
compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della
formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del
rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un
professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e
di buona fede nel settore di attivita' del professionista;
i) "invito
all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il
prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la
comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di
effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una
posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche
senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da
limitare notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una decisione
consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un
consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a
quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto
o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto;
tale decisione puo' portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi
dal compierla;
n) "professione regolamentata": attivita' professionale, o
insieme di attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o
una delle cui modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di determinate qualifiche
professionali.
Art. 19.
Ambito di applicazione
1. Il
presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione
commerciale relativa a un prodotto.
2. Il presente titolo non
pregiudica:
a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia
contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita' od
efficacia del contratto;
b) l'applicazione delle disposizioni normative,
comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c)
l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza
giurisdizionale;
d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo
stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre
norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire
livelli elevati di correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle
relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle
pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo
e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non e'
applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo
degli articoli in metalli preziosi.
Capo II
Pratiche commerciali
scorrette
Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali
scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una
pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale,
ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o
al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica
commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le
pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi di consumatori, sono
idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un
gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili
alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita'
mentale o fisica, della loro eta' o ingenuita', in un modo che il professionista
poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di
tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima
consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate
ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche
commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b)
aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26
riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e
aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
SEZIONE I
Pratiche
commerciali ingannevoli
Art. 21.
Azioni ingannevoli
1. E'
considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non
rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella
sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso,
lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del
prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua
disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli
accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei
reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,
l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine
geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul
prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della
pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione
o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette
del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e'
calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la
necessita' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la
natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali
l'identita', il patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento,
l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta' industriale,
commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del
consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi
dell'articolo 130 del presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole
una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte
le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di
commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i
marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi
compresa la pubblicita' comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte
del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il
medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e
verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e'
vincolato dal codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che,
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. E' considerata,
altresi', scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente, minacciare la
loro sicurezza.
Art. 22.
Omissioni ingannevoli
1. E'
considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei
limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di
cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione
consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata
un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo
oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui
al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica
l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia'
evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o
e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di
comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in
termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di
informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata
dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con
altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate
rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino
gia' evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in
misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b)
l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come la sua
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo
geografico e l'identita' del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto
comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo,
le modalita' di calcolo del prezzo e, se delcaso, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita' di pagamento,
consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli
obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l'esistenza di un diritto
di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai
sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto
comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' o
la commercializzazione del prodotto.
Art. 23.
Pratiche commerciali
considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso
ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente
al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di
condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un
marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c)
asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di
un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero,
che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati
autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che
sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o
dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il
professionista puo' avere per ritenere che non sara' in grado di fornire o di
far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a
quel prezzo entro un periodo e in quantita' ragionevoli in rapporto al prodotto,
all'entita' della pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f)
invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e
successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai
consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di
consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la
dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di
promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il
prodotto sara' disponibile solo per un periodo molto limitato o che sara'
disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto
limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori
della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una decisione
consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori
con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in
una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il
professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto
in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore
prima del suo impegno a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente
al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto e'
lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una
caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per
promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti
dal professionista senza che cio' emerga dai contenuti o da immagini o suoni
chiaramente individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di
fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la
sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse
il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un
altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore
inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato
dallo stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di
promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un
contributo in cambio della possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante
principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla
vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che
il professionista e' in procinto di cessare l'attivita' o traslocare;
r)
affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati
sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la
capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare
informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilita' di
ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a
condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una
pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza
attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un
prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un
supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla
pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
z) includere
nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che
lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver gia' ordinato il
prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il
professionista non agisce nel quadro della sua attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,
come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i
servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.
SEZIONE
II
Pratiche commerciali aggressive
Art. 24.
Pratiche commerciali
aggressive
1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla
forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare
considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento del consumatore medio
in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso.
Art. 25.
Ricorso a molestie coercizione o indebito
condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta,
ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti
elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso
alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del
professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di
gravita' tale da alterare la capacita' di valutazione del consumatore, al fine
di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non
contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un
consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di
risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro
professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale
azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26.
Pratiche
commerciali considerate in ogni caso aggressive
1. Sono considerate in
ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare
l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino
alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del
consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o
a non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano
giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione
contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni
commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo
di comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui
siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di
un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che
intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu' di una
polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente
essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o
omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di
dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e)
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione
diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i genitori o altri adulti
ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato
o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha
fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto
dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo;
g) informare esplicitamente il
consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo
il lavoro o la sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere,
contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia' vinto, vincera' o potra'
vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente,
mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che
qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e'
subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del
consumatore.
Capo III
Applicazione
Art. 27.
Tutela
amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita' competente per
l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei
limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di
ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione
delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine,
l'Autorita' si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non
transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorita'
puo' avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e'
stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo'
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso,
comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non
e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo',
altresi', richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione.
Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza
giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00
euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto
conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le
circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non
poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui
consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica
commerciale e' stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o
quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi
di manifesta scorrettezza e gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine
all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del
professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali
impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire il
procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
8.
L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione,
qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione,
qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento puo' essere
disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera,
anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo
da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre
effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e
della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai
sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a
50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite
sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga
conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la
procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.(**)
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di
mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita' applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita'
d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso
le decisioni adottate dall'Autorita' sono soggetti alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli
26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata
assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle
organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale
con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15.
E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile,
nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti
compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa
protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in
Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi
concorrenti.(*)
(*) N.d.R.: Gli articoli da 18 a 27 sono stati così sostituiti dall'art. 1 del D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004", pubblicata nella GU n. 207 del 6-9-2007
(**) N.d.R.: Si riporta di seguito il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 146:
"Art. 4. Regolamento di attuazione - 1. Il regolamento previsto
dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante "Codice del consumo", e' emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.".
Art. 27-bis
Codici di condotta
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali
possono adottare, in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu'
settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono
il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici
con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del
controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in
lingua italiana e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo
responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di
codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e
salvaguardata la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1
sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori
e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione
degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti
e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i
consumatori.
Art. 27-ter
Autodisciplina
1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o
organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono
convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto
responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta
relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia
volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale
scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo,
qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore
di adire l'Autorita', ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
3.
Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti
possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia
definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi
all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto
legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione del
procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater
Oneri di informazione
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e le associazioni
o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis,
comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni
adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo
economico provvedera' affinche' sul proprio sito siano disponibili:
a) le
informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e
ricorso disponibili in caso di controversie, nonche' sui codici di condotta
adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
b) gli estremi delle autorita',
organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori
informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni
significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di
composizione extragiudiziale.(*)
(*) N.d.R.: Gli
articoli 27-bis - 27-quater sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.Lgs. 2 Agosto
2007, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il
Regolamento (CE) n. 2006/2004", pubblicata nella GU n. 207 del
6-9-2007
TITOLO
IV
Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria
Capo
I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di
televendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento
in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di
pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresi' agli spot di
televendita.
Note all'art. 28:
- La delibera dell'Autorita' garante
per le comunicazioni 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP, recante: «Regolamento in
materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite.», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183.
Art.
29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma di
sfruttamento della superstizione, della credulita' o della paura, non devono
contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. E' vietata la televendita che offenda
la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita',
offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E'
vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2.
Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono
indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni,
ambiguita' o esagerazioni, in particolare per cio' che riguarda le
caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita
o di pagamento, le modalita' della fornitura, gli eventuali premi, l'identita'
delle persone rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1.
La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di
compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La televendita non
deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i
seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un
prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non
esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o
servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in
situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime
sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, cosi' come disciplinati alla
parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61,
del codice, nonche' le ulteriori disposizioni stabilite in materia di
pubblicita', alle televendite sono applicabili altresi' le sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di
cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Note
all'art. 32:
- Il testo dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14
novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre
1995, n. 270, S.O, e' il seguente: «20. Per lo svolgimento delle proprie
funzioni, ciascuna Autorita':
a) - b) (Omissis).
c)irroga, salvo che il
fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in
caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle
richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli,
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50
milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione
delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6
mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione.».
- Il testo dell'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997,
n. 249 recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O., e' il seguente:
«31. I
soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita',
impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle
norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore
al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate
dall'Autorita'.».
Parte III
IL RAPPORTO DI
CONSUMO
Titolo I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE
Art.
33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il
professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona
fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie
fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto,
di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di
morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i
diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c) escludere o limitare l'opportunita' da parte del
consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista
con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno
definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del
professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende
unicamente dalla sua volonta';
e) consentire al professionista di trattenere
una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il
contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di
esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo
a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore,
in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo
equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo
professionista e non anche al consumatore la facolta' di recedere dal contratto,
nonche' consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma
versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h)
consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire
un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per
comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a
clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione
del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente
le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio
da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n)
stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della
consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il
prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il
prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la
conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel
contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola
qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilita' del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di
particolari formalita';
r) limitare o escludere l'opponibilita'
dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al
professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal
contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora
risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico
del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni,
deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'adduzione di
prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla
liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del
foro competente sulle controversie localita' diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto
o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva
dipendente dalla mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo',
in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un
giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le
condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore,
che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza
preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e
o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere
relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri
prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di
un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal
professionista, nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio
o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n)
e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi,
ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano
espressamente descritte.
Art. 34.
Accertamento della vessatorieta'
delle clausole
1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo
conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui
dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non
attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del
corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in
modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che
riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni
o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali
siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione
europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso
mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in
maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano
dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e
interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o
talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio
sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione piu' favorevole al
consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di
cui all'articolo 37.
Art. 36.
Nullita' di protezione
1. Le
clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle
mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole
che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto
di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di
morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del
consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a
clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
3. La nullita' opera soltanto a vantaggio del
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha
diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in
conseguenza della declaratoria di nullita' delle clausole dichiarate
abusive.
5. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario,
abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 37.
Azione
inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui
all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o
che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata
l'abusivita' ai sensi del presente capo.
2. L'inibitoria puo' essere
concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice puo'
ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu' giornali, di cui uno
almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente
articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo
140.
Note all'art. 37:
- L'art. 669-bis del codice di procedura
civile e' il seguente;
«Art. 669-bis (Forma della domanda). - La domanda si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice
competente».
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto
dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si
applicano le disposizioni del codice civile.
Titolo II
ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
Capo I
Disposizioni generali
Art.
39.
Regole nelle attivita' commerciali
1. Le attivita' commerciali
sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di
lealta', valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle
categorie di consumatori.
Capo II
Promozione delle
vendite
Sezione I
Credito al consumo
Art. 40.
Credito al
consumo
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al
consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo
effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Art. 41.
Tasso
annuo effettivo globale e pubblicita'
1. Ai fini di cui all'articolo 40,
il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del
testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8
luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
169 del 20 luglio 1992.
Note all'art. 41:
- Il testo dell'art. 122,
comma 2 ed il testo dell'art. 123, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materi bancaria e creditizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. , e' il
seguente: «Art. 122 (Tasso annuo effettivo globale). - 1. (Omissis).
2. Il
CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, individuando in particolare
gli elementi da computare e la formula di calcolo».
«Art. 123 (Pubblicita). -
1. (Omissis).
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con
qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre
concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di
validita'. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il
TAEG puo' essere indicato mediante un esempio tipico.».
Art.
42.
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la
costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del
credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
La responsabilita' si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia
ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del
credito.
Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario
Per la
restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del
titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per
l'applicazione delle relative sanzioni.
Note all'art. 43:
- I Capi
II e III del Titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230,
recano, rispettivamente: «Credito al consumo» e «Regole generali e
controlli».
Titolo III
MODALITA' CONTRATTUALI
Art.
44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non
diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del
commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note
all'art. 44:
- Per il d.lgs. n. 114 del 1998 si vedano le note alle
premesse.
Capo I
Particolari modalita' di conclusione del
contratto
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
Art. 45.
Campo di applicazione
1. La presente
sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore,
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma
conclusi, stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore
o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per
motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata
dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area
pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine,
comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un
catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del
professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche
nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate
dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le
quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.
3. Ai
contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se piu' favorevoli, le
disposizioni di cui alla sezione II.
Art. 46.
Esclusioni
1.
Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:
a)
i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i
contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni
immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i
contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri
prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a
strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente
sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la
prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere
pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di
oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino
specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento
illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le
disposizioni della presente sezione nel caso di piu' contratti stipulati
contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo
globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo
di 26 euro.
Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso
1.
Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della
presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di
cui agli articoli da 64 a 67.
L'informazione deve essere fornita per iscritto
e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalita' e delle
eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione
del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo
indirizzo o, se si tratti di societa' o altra persona giuridica, la
denominazione e la sede della stessa, nonche' l'indicazione del soggetto al
quale deve essere restituito il prodotto eventualmente gia' consegnato, se
diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di
recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalita', l'informazione deve
comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.
3. Per
i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia
sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque
denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella
suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati
nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e
della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
4.
Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere
comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto
della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma
2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili,
oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in
cui viene consegnato al consumatore, nonche' gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale documento il professionista puo' richiederne
una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve
essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del
servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la
stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine,
comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1,
puo' essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso,
con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni
contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio
per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
6. Il professionista
non potra' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano
una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non
potra' presentali allo sconto prima di tale termine.
Art.
48.
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi, il diritto di recesso non puo' essere esercitato nei
confronti delle prestazioni che siano state gia' eseguite.
Art.
49.
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla presente sezione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
Note all'art. 49:
- Il testo degli articoli
18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., e' il seguente:
«Art. 18
(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1.
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi
di comunicazione e' soggetta a previa omunicazione
al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita'
puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito
di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di
omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di
cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti
di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni
di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in
possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della
vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e
la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di
iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi
di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del
venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua
le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della
licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle
vendite di cui al presente articolo si applicano altresi' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.».
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il
domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella
comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui
all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che
intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza
o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli
incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma
2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento
alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al
comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le
generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e
dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere
esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni
concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita
a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in
forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e'
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni
disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente
articolo si applica altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7.».
«Art.
20 (Propaganda a fini commerciali). - 1. L'esibizione o illustrazione di
cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale
presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono
sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento
di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8.».
Sezione
II
Contratti a distanza
Art. 50.
Definizioni
1. Ai fini
della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto
avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un
consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b)
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per
la conclusione del contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attivita' professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti
una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 51.
Campo di
applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari,
un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato I;
b) conclusi
tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c)
conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in
occasione di una vendita all'asta.
Art. 52.
Informazioni per il
consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi
contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni:
a) identita' del professionista e, in caso di contratti che
prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
b)
caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del
servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e)
modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del
diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55,
comma 2;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di
comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa
di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata
minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le
informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identita' del professionista e lo scopo commerciale della
telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. In caso di
utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo
9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione
di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui
al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In
tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli
obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le
informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
Note all'art. 52:
- Il testo degli articoli 9 e 12 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., e' il
seguente:
Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata). -
1. Fatti
salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e
dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non
sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo
chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il
destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del
messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
2. La
prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere del
prestatore.».
«Art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto).
1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi,
nonche' a quelli stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185,
il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano
consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima
dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti
informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del
contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sara' archiviato e le
relative modalita' di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del
destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati
prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di
condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a
disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione
degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1 non e'
applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di
posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e
le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere
messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la
riproduzione.».
Art. 53.
Conferma scritta delle
informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a
sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento
della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a)
un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di
recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui
all'articolo 65, comma 3;
b) l'indirizzo geografico della sede del
professionista a cui il consumatore puo' presentare reclami;
c) le
informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante
una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti
in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare
reclami.
Art. 54.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso
accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilita',
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il
termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui
all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia'
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da
esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista
non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se
di valore e qualita' equivalenti o superiori.
Art.
55.
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e
seguenti, nonche' gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si
applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori
che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di
servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero,
quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a
fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo'
esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei
casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto
dall'articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e'
legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista
non e' in grado di controllare;
d) di fornitura di beni confezionati su
misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di
fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti
dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di
servizi di scommesse e lotterie.
Art. 56.
Pagamento mediante
carta
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove
cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore ai
sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della
carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o
di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al professionista le somme riaccreditate al
consumatore.
Note all'art. 56:
- Il testo dell'art. 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157), e' il seguente:
«Art. 12 (Carte di credito,
di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante). - 1.
Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente
utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o
documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche'
ordini di pagamento prodotti con essi.».
Art.
57
Fornitura non richiesta
1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica
consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62,
ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica
commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II.(*)
(*) N.d.R.: Articolo
così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 146, recante
"Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali
tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive
84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004",
pubblicata nella GU n. 207 del 6-9-2007
Art. 58.
Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un professionista del
telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui
al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere
impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
N.d.R.: si riporta il
testo dell'art 19-bis del D.L. n. 273/2005, aggiunto in sede di conversione in
L. n. 51/2006:
Art. 19-bis. Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 1.
L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 59.
Vendita tramite
mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a
distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla
base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso,
nonche' nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e
telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma
1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere
fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle
caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni
tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata
tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione
sul diritto di recesso deve essere altresi' fornita per iscritto, con le
modalita' previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene
effettuata la
consegna della merce. Il termine per l'invio della
comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi
dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
Art.
60.
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve contenere il
riferimento alle disposizioni della presente sezione.
Art.
61.
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.
Note
all'art. 61:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, vedi note all'art. 49.
Sezione III
Disposizioni
comuni
Art. 62.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo,
ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio
del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le
modalita' di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate, nonche' nei casi in cui abbia
presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia
trascorso il termine di cui all'articolo 64, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravita' o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del
professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al
Garante per la protezione dei dati personali.
Note all'art. 62:
-
Per gli articoli 13 e 17 della legge n. 689 del 1981, vedi le note all'art.
12.
Art. 63.
Foro competente
1. Per le controversie
civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Sezione
IV
Diritto di recesso
Art. 64.
Esercizio del diritto di
recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza
ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di
recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4
e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini
previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo'
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata
si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante
entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di
ricevimento non e', comunque,
condizione essenziale per provare l'esercizio
del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o
nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica
comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma
1, della merce ricevuta.
Art. 65.
Decorrenze
1. Per i
contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il
termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64
decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente
l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia
predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa,
per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato
preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del
contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i
contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato
effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o
illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2.
Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di
cui all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di
informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano
stati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto
purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i
servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano
stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora
cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di
tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non
abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori
dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47,
ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli
articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del
diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e
decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore,
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni
di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca
una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del
diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie piu' ampie nei
confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 66.
Effetti del diritto di recesso
1. Con la ricezione
da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo 64, le parti
sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla
proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse
siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori
obbligazioni di cui all'articolo 67.
Art. 67.
Ulteriori
obbligazioni delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
professionista o della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo'
comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del
ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende
restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o
allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni,
qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene
da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso.
E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di
conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con
l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per
l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese
dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto.
4. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista e'
tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme
versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il
professionista e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non
posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5.
Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un
bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia
interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal
professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. E' fatto obbligo al
professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate
dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista,
senza
alcuna penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali
maturati.
Capo II
Commercio elettronico
Art.
68.
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della societa'
dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano,
per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
Note
all'art. 68:
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, vedi le note
all'art. 52.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI
CONTRATTI
Capo I
Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di
godimento ripartito di beni immobili
Art. 69.
Definizioni
1. Ai
fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o piu' contratti
della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo
globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o
trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro
diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu' beni immobili, per un
periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una
settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce,
si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto
del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito
della sua attivita' professionale, costituisce, trasferisce o promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e'
equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo,
promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del
diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con
destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso
alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del
contratto.
Art. 70.
Documento informativo
1. Il venditore e'
tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile
un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti
elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della
natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui e'
situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso
contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identita' ed il domicilio del
venditore, con specificazione della sua qualita' giuridica, l'identita' ed il
domicilio del proprietario;
c) se l'immobile e' determinato:
1) la
descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di
costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano
l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformita'
alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non e' ancora
determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi
regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva
e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano
la loro conformita' alle prescrizioni vigenti in materia, nonche' lo stato di
avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale e'
prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei
lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di
gas, elettricita', acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento
dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e
le modalita' di applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali
l'acquirente ha o avra' accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni
alle quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le
relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di
manutenzione e riparazione dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione
e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che
l'acquirente versera' quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a
carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni
e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione
dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese
amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione,
nonche' le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni
circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso
stesso, precisando le modalita' della comunicazione e l'importo complessivo
delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso e' tenuto a
rimborsare; informazioni circa le modalita' per risolvere il contratto di
concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le
modalita' per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che
attribuisce il godimento su uno o piu' beni immobili sulla base di liste,
elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento
informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto
dell'offerta.
3. Il venditore non puo' apportare modifiche agli elementi del
documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze
indipendenti dalla sua volonta'; in tale caso le modifiche devono essere
comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed
inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le
parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento
di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di
quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona
stessa e' cittadina, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Note
all'art. 70.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45,
S.O.
Art. 71.
Requisiti del contratto
1. Il contratto
deve essere redatto per iscritto a pena di nullita'; esso e' redatto nella
lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro
in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in
una delle lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti di
lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti
gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti
ulteriori elementi:
a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;
b) la
durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo'
esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che
l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi
da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilita' o meno di partecipare
ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto,
nonche' i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia
organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
e)
la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve
fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato
membro in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea.
Art. 72.
Obblighi specifici del
venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta' nel
documento informativo, nel contratto e nella pubblicita' commerciale relativa al
bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e' un diritto
reale.
2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare
riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo
in cui lo stesso viene consegnato.
Art. 73.
Diritto di
recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale
caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e deve rimborsare al
venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto
e di cui e' fatta menzione nello stesso, purche' si tratti di spese relative ad
atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di
recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed
all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui
all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente puo' recedere dallo stesso
entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non e' tenuto ad
alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla
conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2,
l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al
comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di
ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non
esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua
la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente puo' esercitare il diritto di
recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla
conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone
comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore.
La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
previsto. Essa puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive.
Art. 74.
Divieto di acconti
1. E' fatto divieto
al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di
danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei
termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo
73.
Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei contratti con
particolari modalita' di conclusione
1. Salvo quanto specificamente
disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al
presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le piu'
favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte
III.
Art. 76.
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non
avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale
versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie
nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria
o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il
venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni
deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita'.
4. Le garanzie
di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva
esclusione del venditore.
Art. 77.
Risoluzione del contratto di
concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato
dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso,
si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente
abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.
Art.
78.
Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle
le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai
diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita'
previste a carico del venditore.
Art. 79.
Competenza territoriale
inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del
presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo
di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello
Stato.
Art. 80.
Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di
legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo,
allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea.
Art. 81.
Sanzioni
1. Salvo
che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui
agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3),
e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attivita' da
quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta
violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento
dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62,
comma 3.
Capo II
Servizi turistici
Art. 82.
Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo
84.
2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati
al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni
previste negli articoli da 64 a 67.
Art. 83.
Definizioni
1.
Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il
soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi
pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un
corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici,
l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche
da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore
puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un
venditore.
Art. 84.
Pacchetti turistici
1. I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a)
trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli
elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il
venditore agli obblighi della presente sezione.
Art. 85.
Forma del
contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di
pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e
precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o
venditore.
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti
turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a)
destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un
soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e
fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c)
prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e tasse
sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri
oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al
venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione,
nonche' il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a
titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non
si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,
ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi
della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il
viaggiatore;
f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia
di cui all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,
data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h)
ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la
categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di
persone disabili, nonche' le principali caratteristiche, la conformita' alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i)
itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico,
ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine
entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per
la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della
prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la
cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore
deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del
contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la
propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui
all'articolo 91.
Note all'art. 86:
- L'art. 1385 del codice civile
e' il seguente:
«Art. 1385 (Caparra confirmatoria). - Se al momento della
conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una
somma di danaro, o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di
adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la
parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal
contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e' invece la parte che l'ha
ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della
caparra.
Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare
l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e'
regolato dalle norme generali.».
Art. 87.
Informazione del
consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per
iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di
passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli
obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del
soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari,
localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito
telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore
ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di
difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali;
d)
per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per
stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo
soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di
assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per
l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o
malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,
le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla
stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni
ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art. 88.
Opuscolo
informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore,
indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la
categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo
di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i
pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale
applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di
passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli
obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per l'effettuazione del
viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare
come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del
numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del
viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere
informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le
modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai
sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei
locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo
vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive
responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano
comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o
vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
Art. 89.
Cessione del
contratto
1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e
non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi
nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del
cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle
spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Art.
90.
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di
vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia
stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco
o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi
devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al
rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel
suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la
percentuale di cui al comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo
rimborso delle somme gia' versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in
ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Art. 91.
Modifiche delle condizioni
contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi del
contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi
dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria
scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo' essere
effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il
risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o
il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo
di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
Art. 92.
Diritti del consumatore in
caso di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore
recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto
turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che
per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di
un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della
differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi
dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia'
corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad
essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del
contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta
almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa
di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di
prenotazioni.
Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento
1.
Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del
pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento
del danno, secondo le rispettive responsabilita', se non provano che il mancato
o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore
che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il
danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
Art. 94.
Responsabilita' per danni alla
persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico e' risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali
che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed,
in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio
1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione
di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre
1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita' dell'organizzatore e
del venditore, cosi' come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti
dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle
quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione
europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine
di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo
2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di
risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
Note all'art.
94:
- La legge 19 maggio 1932, n. 841, recante «Approvazione della
Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo
internazionale stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1932, n. 171.
- La legge 2 marzo 1963, n. 806,
recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a
Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto
di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;
Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia
(C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo addizionale alle Convenzioni
internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli
(C.I.V.) e di merci (C.I.M.)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1963, n. 158.
- La legge 27 dicembre 1977, n.
1084, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- L'art.
2951 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2951 (Pescrizione in materia di
spedizione e di trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal
contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie
con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori
d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso
di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o
sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si
prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso
gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art.
1679.».
Art. 95.
Responsabilita' per danni diversi da quelli
alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta,
fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e
degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno,
diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2.
La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque
inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di
specifica pattuizione, il risarcimento del danno e' ammesso nei limiti previsti
dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla
legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice
civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Note all'art.
95:
- L'art. 1341 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1341 (Condizioni
generali di contratto). - Le condizioni generali di contratto predisposte da uno
dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di
recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni,
restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o
innovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza
dell'autorita' giudiziaria.».
- Per la legge 29 dicembre 1977, n. 1084, vedi
le note all'art. 94.
- Gli articoli 1783 e 1786 del codice civile, sono i
seguenti:
«Art. 1783 (Responsabilita' per le cose portate in albergo). - Gli
albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione
delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in
albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente
dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua
famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il
periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui
l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la
custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo
ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone
dell'alloggio.
La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata al
valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di
cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.».
«Art. 1786
(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi). - Le norme di questa sezione
si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici
spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e
simili.».
Art. 96.
Esonero di responsabilita'
1.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita' di cui agli
articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e'
imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni
rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del
danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo
imputabile.
Art. 97.
Diritto di surrogazione
1.
L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati
in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il
consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga.
Art. 98.
Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione
del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche'
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro nel luogo di partenza.
Art.
99.
Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere
coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E' fatta salva
la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al
turista.
Art. 100.
Fondo di garanzia
1. E' istituito presso
il Ministero delle attivita' produttive un fondo nazionale di garanzia, per
consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del
consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata
disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 99, che e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le
finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra' avvalersi del
diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalita'
di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo
I
Servizi pubblici
Art. 101.
Norma di rinvio
1. Lo Stato e
le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti
degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione
dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2.
Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita'
predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti e' garantita,
attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di
definizione e di valutazione degli standard di qualita' previsti dalle
leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi
pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione
diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei
servizi.
Parte IV
SICUREZZA E QUALITA'
Titolo I
SICUREZZA
DEI PRODOTTI
Art. 102.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il
presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in
libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si
applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a).
Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito
della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di
sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente
titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di
rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non
si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se
sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche
riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Note all'art.
102:
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n. 178 del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 1° febbraio 2002, n. L
31.
Art. 103.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo
si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito
all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in
servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure
presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e
considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della
salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti
elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua
composizione, il suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio e, se del
caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su
altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del
primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua
etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua
eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al
prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di
rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli
anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla
definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave:
qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che
richiede un intervento rapido delle autorita' pubbliche;
d) produttore: il
fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' e qualsiasi altra persona che
si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio
marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita'
o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore
del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di
commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi
operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita'
non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le
misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il
fabbricante o il distributore ha gia' fornito o reso disponibile ai
consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al
consumatore.
2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza
superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o
pericoloso.
Art. 104.
Obblighi del produttore e del
distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti
sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili
alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o
ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri
obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure
proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per
consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e
per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il
ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a)
l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identita' e degli
estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente,
alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione
nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti
commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro
degli stessi, nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale
sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta
delle competenti autorita' a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene
quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero
quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a
provvedimenti dell'autorita' competente.
6. Il distributore deve agire con
diligenza nell'esercizio della sua attivita' per contribuire a garantire
l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
a) a
non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita'
in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore
professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto
immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni di rispettiva
competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei
prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore
finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere,
sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito
al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con
l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni
competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese
per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le
informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che
consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in
questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti
interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di
rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per
prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive
attivita', produttori e distributori collaborano con le Autorita' competenti,
ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i
rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno
fornito.
Art. 105.
Presunzione e valutazione di sicurezza
1.
In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti
di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando e' conforme alla legislazione
vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e' commercializzato e con
riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della
sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i
rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando
e' conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i
cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee a norma dell'articolo 4 della direttiva
2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3.
In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e'
valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e' commercializzato,
alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia
di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della
tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente
attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le
Autorita' competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire
l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del
prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformita', pericoloso per la
salute e la sicurezza del consumatore.
Note all'art. 105:
- La
direttiva 3 dicembre 2001 n. 95 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla sicurezza generale dei prodotti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Comunita' europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.
Art.
106.
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle
attivita' produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti,
nonche' le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per
materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,
nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le rispettive
competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni
mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', in conformita' alle
prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e
la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei
controlli previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza
di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui
al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attivita'
produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le
altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per
materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati
raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli
incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2,
possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e
della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, secondo
modalita' definite dalla conferenza medesima.
Art.
107.
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1,
controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle
attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e degli
organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle
amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono
adottare tra l'altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1)
disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul mercato come prodotto
sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli
stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni
necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per
sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone
processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per
qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1)
richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate
avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte in modo chiaro e
facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni
preventive, in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa
presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti
siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche
mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che
puo' essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento
dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del
prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre,
entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di
prodotti gia' commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente
titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita'
pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione
sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del
divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul mercato
rispetto al quale l'azione gia' intrapresa dai produttori e dai distributori sia
insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro
effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso
presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non
sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o
coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo
richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I
costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel
caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui
all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta
celerita', opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b)
a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di
cui all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure
analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle
lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel
rispetto del Trattato istitutivo della Comunita' europea, in particolare degli
articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravita' del
rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate
sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei
distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche
mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le
categorie di settore.
6. Per le finalita' di cui al presente titolo e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo
106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e
della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido
delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed
agiscono secondo le norme e le facolta' ad esse attribuite
dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono
riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in
particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c)
qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio' sia necessario al fine di
collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto
stesso.
8. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente
titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza
sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si
avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il
Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle
norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei
propri uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa
vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le
informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto
professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della
salute o della pubblica o privata incolumita'.
Note all'art. 107:
-
Il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europea del 24 dicembre 2002, n. C 325.
-
La legge 16 giugno 1998 n. 209, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di
Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che
istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e
protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, S.O.
Art. 108.
Disposizioni
procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che
limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e
delle Autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato
entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato
pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita', prima
dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli
interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti,
in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in
particolare, gli interessati possono presentare all'Autorita' competente
osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare
osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche
quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto
partecipare al procedimento.
Art. 109.
Sorveglianza del
mercato
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a
garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei
consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente
dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento
periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie
di prodotti o di rischi, nonche' il monitoraggio delle attivita' di
sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle
conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c)
esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attivita' di controllo e
della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi
dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni
di cui all'articolo 106 assicurano, altresi', la gestione dei reclami presentati
dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei
prodotti e alle attivita' di controllo e sorveglianza. Le modalita' operative di
cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di cui al
comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data
di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalita' per
informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di
reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 110.
Notificazione e
scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attivita' produttive
notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati,
i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e
3, nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa
comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I
provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per
limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di
prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati
alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo
conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
3.
Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al
territorio nazionale, il Ministero delle attivita' produttive procede, anche su
richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione
europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di
presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non
ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al
comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui
all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle
attivita' produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle
cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente
ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,
emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il
Ministero delle attivita' produttive comunica all'amministrazione competente le
decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a
prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei
consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine
di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della
Commissione europea.
6. Le Autorita' competenti assicurano alle parti
interessate la possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della
decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro
alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione
europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a
meno che la decisione non disponga diversamente.
Note all'art.
110:
- Direttiva 3 dicembre 2001, n. 95 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.
Note
all'art. 110:
- Per la direttiva 3 dicembre 2001, n. 95 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, vedi le
note all'art. 107.
Art. 111.
Responsabilita' del
produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo
in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.
Art.
112.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e' punito
con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che
immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno
e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera
ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri
1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a
25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta
collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
107, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro
a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che
violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7,
8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e
30.000 euro.
Art. 113.
Rinvio
1. Sono fatte salve le
specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie
merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte
salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di
competenza.
Titolo II
RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI
DIFETTOSI
Art. 114.
Responsabilita' del produttore
1. Il
produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo
prodotto.
Art. 115.
Prodotto
1. Prodotto, ai fini del
presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile
o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
Art.
116.
Responsabilita' del fornitore
1. Quando il produttore non sia
individuato, e' sottoposto alla stessa responsabilita' il fornitore che abbia
distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attivita' commerciale, se ha omesso
di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,
l'identita' e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il
prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il
prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione,
la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto,
se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio non e' stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il
convenuto puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In
ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio
di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, puo' fissare un
ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal
comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo'
essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura
civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se la persona indicata
comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il
convenuto puo' chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese
cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia
individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
Note
all'art. 116:
- L'art. 106 del codice di procedura civile e' il
seguente:
«Art. 106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna parte puo'
chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale
pretende essere garantita.».
Art. 117.
Prodotto
difettoso
1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che
ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra
cui:
a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato
e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in
circolazione.
2. Un prodotto non puo' essere considerato difettoso per il
solo fatto che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo messo
in commercio.
3. Un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta
normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
Art.
118.
Esclusione della responsabilita'
1. La responsabilita' e'
esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b)
se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha
messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il
prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo
oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita'
professionale;
d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una
norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato
delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha
messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il
prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla
concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o materia prima o
alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha
utilizzata.
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1.
Il prodotto e' messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente,
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in
prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al
vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o
all'utilizzatore.
3. La responsabilita' non e' esclusa se la messa in
circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario
all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e
depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici
giorni dal pignoramento stesso.
Art. 120.
Prova
1. Il
danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra
difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere
la responsabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini
dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera
b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e' probabile
che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato
messo in circolazione.
3. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da
un difetto del prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza
tecnica siano anticipate dal produttore.
Art. 121.
Pluralita' di
responsabili
1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno,
tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il
danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del
rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla
entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione
avviene in parti uguali.
Art. 122.
Colpa del danneggiato
1.
Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si
valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il
risarcimento non e' dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia
volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del
detentore di questa e' parificata alla colpa del danneggiato.
Note
all'art. 122:
- L'art. 1227 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1227
(Concorso del fatto colposo del creditore).
- Se il fatto colposo del
creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo
la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate il
risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza».
Art. 123.
Danno
risarcibile
1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente
titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la
distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso,
purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi'
principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose e' risarcibile
solo nella misura che ecceda la somma di euro
trecentottantasette.
Art. 124.
Clausole di esonero da
responsabilita'
1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti
preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal
presente titolo.
Art. 125.
Prescrizione
1. Il diritto al
risarcimento si prescrive in tre anni dal giornoin cui il danneggiato ha avuto o
avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identita' del
responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non
comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto avere conoscenza di un danno di gravita' sufficiente a giustificare
l'esercizio di un'azione giudiziaria.
Art. 126.
Decadenza
1.
Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in
cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione
il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza e' impedita solo dalla
domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di
ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del
diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei
confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli
altri.
Art. 127.
Responsabilita' secondo altre disposizioni di
legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i
diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del
presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari
previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai
prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
Note all'art.
127:
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante «Impiego pacifico
dell'energia nucleare» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963,
n. 27.
Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE
COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
Capo I
Della vendita dei beni di
consumo
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il
presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono
equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del
presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile,
anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque
venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante
delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita
in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia
elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia
convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore,
assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
d) riparazione: nel
caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo
conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si
applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del
pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale
della cosa.
Art. 129.
Conformita' al contratto
1. Il
venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto
di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto
se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei
all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono
conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene
che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c)
presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo,
che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura
del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o
sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche
per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento
della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non
poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva
da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e'
vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando,
in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della
dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la
dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione
del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione
di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla
dichiarazione.
5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta
installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del
bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si
applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal
consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una
carenza delle istruzioni di installazione.
Art. 130.
Diritti del
consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore
per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del
bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o
sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata
del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e
9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il
bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto
all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non
vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di
conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o
le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla
richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha
acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento
alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i
materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o
alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la
sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o
la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia
del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi
altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore
abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad
attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del
rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia'
richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o
respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o
e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della
sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
Art.
131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e'
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita'
imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta
catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi
esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art.
132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo
130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti
dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di
conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il
difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si
presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla
consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia
incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di
conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione
del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo
130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due
mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo
precedente.
Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia
convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
2. La
garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione
che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che
la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e
comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per
farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia,
nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A
richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su
altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta
in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e
4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed
esigerne l'applicazione.
Art. 134.
Carattere imperativo delle
disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al
venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in
modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo'
essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile
ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla
ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il
contrattopresenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Note all'art. 134:
- L'art. 1519-sexies del
codice civile e' il seguente:
«Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e'
responsabile, a norma dell'art. 1519-quater, quando il difetto di conformita' si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il
consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 1519-quater, comma secondo, se
non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo
prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che
tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del
difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non
dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui
all'art. 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato
denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di
cui al periodo precedente.».
Art. 135.
Tutela in base ad altre
disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne'
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo,
si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di
vendita.
Parte V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA
GIUSTIZIA
Titolo I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO
NAZIONALE
Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti
1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato:
«Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive, e' composto
dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla
Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
ed e' presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato.
Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura in carica tre
anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle
associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali
delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i
rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o
di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate,
delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie
trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto,
sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche
comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del
consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della
qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi
per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e)
favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le
politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia
rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una
sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli
organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli
ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g)
stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e
dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od
ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le
segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante
l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e
amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
Note
all'art. 136:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vedi note alle premesse.
Art. 137.
Elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da
comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e
alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la
tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un
elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote
versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza
sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da
certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46
e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale
delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati
e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di
un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi
rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in
cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti
e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per
oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita'
produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco
di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei
consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato
testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione
europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui
all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine
dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa
Commissione europea.
Note all'art. 137:
- Il testo degli articoli
46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, e' il seguente:
«Art. 46-(R)
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). 1. Sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita'
personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c)
cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di
celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g)
esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m)
titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice
fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di
pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita'
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari
che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le
eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
«Art. 48 (R)
(Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le
dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari
per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali
previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse
le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa
formula nei moduli per le istanze.».
«Art. 49 (R) (Limiti di utilizzo delle
misure di semplificazione). 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti
da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai
fini della pratica non agonistica di attivita' sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneita' alla pratica non
agonistica di attivita' sportive rilasciato dal medico di base con validita' per
l'intero anno scolastico.».
Art. 138.
Agevolazioni e
contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalita' ed
i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, alle attivita' editoriali delle associazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 137.
Nota all'art. 138:
- La legge
5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n.
215.
Titolo II
LE AZIONI INIBITORIE E L'ACCESSO ALLA
GIUSTIZIA
Art. 139.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono
legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche'
dalle seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e
legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n.
362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano.
2. Gli
organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in
altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai
sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 140, nei
confronti di atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio Paese,
posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.
Note
all'art. 139:
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, S.O.
- La legge 30 aprile 1998, n. 122
recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998 n. 99.
- Il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, recante «Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente
la pubblicita' dei medicinali per uso umano» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
- La legge 14 ottobre 1999, n. 362
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247.
Art.
140.
Procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati
ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi
degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure
idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita'
del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso
al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma
dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nonche' agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione
delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura
e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di
conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di
composizione extragiudiziale adito, e' depositato per l'omologazione nella
cancelleria del tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la
regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni
caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi
quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la
cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la procedura di
conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale
da avviarsi o gia' avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della
cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che
definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha
agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma
di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di inadempimento degli
obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti
possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinche',
accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro.
Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al
fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti
motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da
669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le
norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione
dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione
inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei
contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente
articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure
conciliative di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di
cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Note
all'art. 140:
- Il comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° gennaio 1994, n. 7, S.O, e'
il seguente:
«4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,
possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e
consumatori ed utenti.».
- Il testo dell'art. 1, comma 11 della legge 31
luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997 n. 177, S.O., e' il
seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere
fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per
le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo'
proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione
del procedimento di conciliazione.».
Art. 141.
Composizione
extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare procedure di composizione
extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo,
anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attivita' produttive,
d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea
l'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE
della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli
organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4
aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che
partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo. Il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministero
della giustizia, assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi
all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio
2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In
ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle
controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 4
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei
contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si
conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore
non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice
competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione
extragiudiziale.
Note all'art. 141:
- Il testo della
raccomandazione 30 marzo 1998, n. 257/CE, recante «Raccomandazione della
Commissione riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 17 aprile 1998, n. L
115.
- Il testo della raccomandazione 4 aprile 2001, n. 310/CE, recante
«Raccomandazione della Commissione sui principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie
in materia di consumo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
Europea 19 aprile 2001, n. L 109.
- Il testo della risoluzione 25 maggio
2000, recante «Risoluzione del Consiglio relativa ad una rete comunitaria di
organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
Europea 6 giugno 2000, n. C 155.
- il testo dell'art. 4, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O., e' il seguente:
«Art. 4. (Vigilanza). - 1. La
vigilanza sull'attivita' delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno
presenta al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle camere di
commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi
realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del
personale nonche' quelle di, variazione del bilancio preventivo e di
costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione
competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme
che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per
le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato,
anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di
legittimita' ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere i
termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari
durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette
unicamente al controllo di legittimita', limitatamente alle parti
modificate.».
Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
142.
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter,
l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal
seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del
presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal
codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il
consumatore.».
Art. 143.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I
diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti
abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella
italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni
minime di tutela previste dal codice.
Art.
144.
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice,
o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
Art. 144-bis(*)
Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di
autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.
2. In
particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b)
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte
III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla
parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III,
titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte
III, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita
le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui
al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire
forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle
associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
5. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i
procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio
unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE)
n. 2006/2004
(*)NdR: Articolo introdotto dalla L. n. 13 del 6 febbraio 2007,
pubblicata nella GU n. 40
del 17-2-2007 – S.o. n. 41/L
Art. 145.
Competenze delle regioni
e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio
delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del
consumatore.
Art. 146.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva
85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita'
per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del
consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi' come
modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva
90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla legge 24 novembre
2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11
della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con
riferimento alle attivita' promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo
138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione
della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n
185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84,
recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il
decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva
98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5
dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater,
1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice
civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla
data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della
direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva
88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione
dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante
attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti.
Note all'art. 146:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 224, vedi la nota alle premesse.
- La legge 10 aprile
1991, n. 126, abrogata dal presente decreto, reca «Norme per l'informazione del
consumatore».
- Il decreto legislativo 15 gennaio1992, n. 50, abrogato dal
presente decreto, reca: «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.».
- Per il decreto
legislativo 22 gennaio 1992, n. 74, vedi le note alle premesse.
- Per il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, vedi le note alle premesse.
- La
legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n.
189.
- Per il testo del decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 49, vedi le
note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, vedi le note alle premesse.
- Per il
testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, vedi le note alle
premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84,
vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 23 aprile
2001, n. 224, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 172, vedi le note alle premesse.
- Per i testi
degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vedi le
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230,
S.O., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 125
(Disposizioni varie a tutela dei consumatori). - 1. Le norme dettate dall'art.
1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al
consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul
bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le facolta' di
adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalita' spettano
unicamente al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il
consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa
riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalita' stabilite dal
CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito
al consumo, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni
che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione,
anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
4 - 5.
(Abrogati).».
Allegato I
Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma
1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di
riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di
pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali
servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui
all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti
collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva
89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva
73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva
64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Allegato
II
(previsto dall'articolo 107, comma 3)
(riproduce l'allegato II
della direttiva 2001/95/CE)
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE
LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo
la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio
grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici
previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira
essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un
rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici
per l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno
effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni
disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite
dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che
permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio
incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di
qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare
l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni
prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di
commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi
destinatari. Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale
formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui
al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e'
intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un
preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una
sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in
questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile.
Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la
sicurezza dei consumatori, nonche' la valutazione del rischio effettuata in
conformita' dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze
chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93
del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo
3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,
nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i
particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale
riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu'
dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima
di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un
termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale
informazione.
5. La Commissione verifica, nel piu' breve tempo possibile, la
conformita' con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in
base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la
sicurezza del prodotto, puo' svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora
abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione
nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una
notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare
la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui
al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato immesso sul
mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del
prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel
loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio
o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in
particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c) le
informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato,
compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8
propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata e' limitata
al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato
membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano
immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure
o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX
da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente
aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15,
paragrafo 3.
9. La Commissione puo' informare i punti di contatto nazionali
riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunita' e
nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10.
La responsabilita' delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha
effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento
del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le
notifiche in base al grado di urgenza. Le modalita' saranno stabilite dalle
linee guida di cui al punto 8.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Malfa, Ministro
per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro
del-l'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto,
il Guardasigilli: Castelli