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Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo Preambolo Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i
diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite
hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni; L'Assemblea Generale la presente Dichiarazione
Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti
e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere
nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei
territori sottoposti alla loro giurisdizione. Articolo 1
Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2
1. Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Articolo 3
Ogni individuo ha diritto
alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4
Nessun individuo potrà
essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta
degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5
Nessun individuo potrà
essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6
Ogni individuo ha
diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi
alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione. Articolo 8
Ogni individuo ha diritto
ad un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione
o dalla legge. Articolo 9
Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10
Ogni individuo ha
diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 11
1. Ogni individuo
accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie per la sua difesa. Articolo 12
Nessun individuo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo
onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto
alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Articolo 14
1. Ogni individuo ha
diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. Articolo 15
1. Ogni individuo ha
diritto ad una cittadinanza. Articolo 16
1. Uomini e donne in età
adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento. Articolo 17
1. Ogni individuo ha il
diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli
altri. Articolo 18
Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19
Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere. Articolo 20
1. Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Articolo 21
1. Ogni individuo ha
diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti. Articolo 22
Ogni individuo in quanto
membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni
Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23
1. Ogni individuo ha
diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Articolo 24
Ogni individuo ha il
diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25
1. Ogni individuo ha il
diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari,
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà. Articolo 26
1. Ogni individuo ha
diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria. Articolo 27
1. Ogni individuo ha
diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di
godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici. Articolo 28
Ogni individuo ha diritto
ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei
doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità. Articolo 30
Nulla nella presente
Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di
qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati. |
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